Mastodon

A partire dal 1° gennaio 2023 in Svizzera si applicheranno le disposizioni europee in materia di droni, le quali distinguono tre diverse categorie per l’esercizio di droni: «aperta» (open), «specifica» (specific), «certificata» (certified).

Per quanto riguarda la regolamentazione EASA, avevo già trattato i dettagli della normativa in un altro articolo che è possibile consultare tramite questo link.

Per quel che riguarda la piattaforma Svizzera per la registrazione dell’operatore e il superamento degli esami per droni A1/A3 e A2 ne avevo già parlato nell’articolo a questo link.

Riassumiamo quindi i punti principali in vista dell’entrata in vigore del regolamento EASA anche in Svizzera. Ulteriori informazioni dettagliate sono reperibili sul sito dell’UFAC

Il 24 novembre 2022 il Comitato misto dell’Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l’Unione europea ha approvato l’adozione da parte della Svizzera della regolamentazione UE sui droni e di vari atti dell’UE. Dal 1° gennaio 2023, i piloti di droni saranno soggetti a nuove regole. Per l’industria svizzera dei droni avere un quadro giuridico armonizzato con l’Europa sarà un vantaggio. Il Consiglio federale ha approvato il recepimento di queste disposizioni.

Norme principali per l’esercizio nella categoria «aperta»

  • Obbligo di registrazione sulla piattaforma UAS.gate
  • Formazione ed esame per sottocategoria (A1, A2, A3)
  • Limite di età di 12 anni per i piloti di droni
  • Rispetto della distanza minima dalle persone non coinvolte secondo la sottocategoria
  • Quota massima di 120 m dal suolo
  • I droni devono disporre della marcatura CE e dell’etichetta di identificazione della classe. Ai droni sprovvisti di etichetta di identificazione della classe si applicano disposizioni transitorie

Norme principali per l’esercizio nella categoria «specifica»

  • Sono disponibili nuove procedure di autorizzazione (EU-STS, PDRA, LUC)
  • Alcuni compiti che devono essere svolti dalle autorità possono essere esternalizzati dall’UFAC. È previsto che soggetti qualificati partecipino alla procedura di autorizzazione e che entità riconosciute impartiscano formazioni
  • Per alcuni settori sono previste disposizioni transitorie

Categoria Aperta

La stragrande maggioranza dei droni opererà nella categoria aperta. In linea di principio, in tale categoria è possibile far volare il proprio drone senza un’autorizzazione. La categoria aperta si suddivide nelle tre sottocategorie A1, A2, A3.

Obbligo di registrazione su UAS.gate

Per tutti i piloti di droni vige in linea di principio l’obbligo di immatricolazione. È prevista un’eccezione per i droni di peso inferiore a 250 g e non dotati di telecamera, sensore o altri dispositivi in grado di rilevare dati personali.

Formazione e esame secondo la sottocategoria (A1, A2, A3)

Se faccio volare un drone di peso superiore a 250 g, sono tenuto a completare una formazione e un esame. L’ampiezza della formazione e dell’esame dipende dalla sottocategoria (A1, A2, A3) in cui si intende far volare il drone. UAS.gate è il portale ufficiale per le formazioni e gli esami in Svizzera.

Categoria Classe Peso Formazione Distanza di sicurezza
A1 C0 <250g non necessaria Operazioni di volo effettuate in un’area in cui il pilota possa ragionevolmente prevedere di non sorvolare persone non coinvolte.
A1 C0, C1 <900g Certificato di competenza Operazioni di volo effettuate in un’area in cui il pilota possa ragionevolmente prevedere di non sorvolare persone non coinvolte.
A2 C2 <4kg Licenza di pilota remoto Per i titolari della licenza di pilota remoto la distanza di sicurezza orizzontale viene ridotta a 30 m.
A3 C1, C2, C3 <25kg Certificato di competenza Mantenere una distanza di sicurezza orizzontale di 150 m da zone residenziali, commerciali, industriali e ricreative.

Età minima del pilota di drone: 12 anni

Ho almeno 12 anni oppure faccio volare il mio drone sotto la supervisione di un pilota di almeno 16 anni che soddisfa i requisiti di competenza richiesti.

Distanza minima dalle persone non coinvolte secondo la sottocategoria

Quando opero con un drone, devo mantenere una distanza orizzontale minima dalle persone che non sono coinvolte nel volo. Qual è questa distanza (30m, 150m) dipende dalla sottocategoria (A1, A2, A3) in cui volo con il mio drone (vedi tabella al punto Formazione e esame secondo la sottocategoria (A1, A2, A3)).

Quota di volo massima di 120m

Nella categoria aperta non mi è consentito volare a una quota superiore a 120 m dal suolo, a meno di disporre della relativa autorizzazione dell’UFAC.

Marcatura identificazione di classe necessaria per i droni

Il mio drone deve disporre sia della marcatura CE sia dell’etichetta d’identificazione della classe (C1, C2, C3, C4). In assenza d’identificazione della classe, si applicano delle regole transitorie leggermente più restrittive. Ai droni acquistati che non dispongono della marcatura CE non è consentito volare (eccezione: il drone è autocostruito).

Ulteriori aspetti da tenere in considerazione

  • Conosco le limitazioni di volo territoriali sia a livello nazionale che cantonale
  • mantengo sempre il contatto visivo con il mio drone
  • non sorvolo assembramenti
  • rispetto la sfera privata altrui
  • possiedo una copertura assicurativa sufficiente

Categoria transitoria

Tutti i droni utilizzati nella categoria «aperta» devono disporre di un’etichetta di identificazione della classe (C0, C1, C2, C3, C4). I droni sprovvisti di etichetta di identificazione della classe rientrano nella categoria transitoria, alla quale si applicano regole leggermente diverse.

I primi droni con etichetta di identificazione della classe saranno disponibili gradualmente a partire dalla fine del 2022. Questi prodotti soddisfano le esigenze attuali e possono essere usati senza restrizioni.
Regole per droni sprovvisti di etichetta di identificazione della classe

I droni sprovvisti di etichetta di identificazione della classe possono essere utilizzati secondo le regole della categoria transitoria che diventano sempre più restrittive (tabella).

Regole fino a dicembre 2023
Categoria Peso Formazione Distanza di sicurezza
A1 <500g Certificato di competenza Operazioni di volo effettuate in un’area in cui il pilota possa ragionevolmente prevedere di non sorvolare persone non coinvolte.
A2 <2kg Licenza di pilota remoto Per i titolari della licenza di pilota remoto la distanza di sicurezza orizzontale viene ridotta a 50m.
A3 <25kg Certificato di competenza Mantenere una distanza di sicurezza orizzontale di 150m da zone residenziali, commerciali, industriali e ricreative.
Regole da gennaio 2024
Categoria Peso Formazione Distanza di sicurezza
A1 <250g Certificato di competenza Operazioni di volo effettuate in un’area in cui il pilota possa ragionevolmente prevedere di non sorvolare persone non coinvolte.
A3  <25kg Certificato di competenza Mantenere una distanza di sicurezza orizzontale di 150m da zone residenziali, commerciali, industriali e ricreative.

Perché il mio drone deve disporre della marcatura CE e dell’etichetta di identificazione della classe?

Marcatura CE Con la marcatura CE il produttore dichiara che il suo drone soddisfa i requisiti tecnici in vigore. In questo modo assicura che il dispositivo rispetta gli standard di sicurezza e qualità.
Etichetta di identificazione della classe L’etichetta di identificazione della classe stabilisce le possibilità di esercizio del drone nonché i requisiti che il pilota deve soddisfare.
 

Categoria Specifica

Se non è possibile rispettare una o più regole di base o il peso al decollo supera i 25 kg, l’utilizzo del drone è soggetto ad autorizzazione. Il drone viene quindi utilizzato nella cosiddetta categoria «specifica».

Sono disponibili diverse procedure di autorizzazione, vediamole insieme.

  • Scenari standard STS
  • Pre-defined Risk Assessment (PDRA)
  • Specific Operations Risk Assessment (SORA)
  • Light UAS Operator Certificate (LUC)

Lugano from drone - 11.07.2021

Lugano from drone - 11.07.2021

Perotti Francesco - Il tipografo di una volta
Darktrace PREVENT - La gestione dell'Attack Surface
Translate »