A partire dal 1° gennaio 2023 in Svizzera si applicheranno le disposizioni europee in materia di droni, le quali distinguono tre diverse categorie per l’esercizio di droni: «aperta» (open), «specifica» (specific), «certificata» (certified).
Per quanto riguarda la regolamentazione EASA, avevo già trattato i dettagli della normativa in un altro articolo che è possibile consultare tramite questo link.
Per quel che riguarda la piattaforma Svizzera per la registrazione dell’operatore e il superamento degli esami per droni A1/A3 e A2 ne avevo già parlato nell’articolo a questo link.
Riassumiamo quindi i punti principali in vista dell’entrata in vigore del regolamento EASA anche in Svizzera. Ulteriori informazioni dettagliate sono reperibili sul sito dell’UFAC
Il 24 novembre 2022 il Comitato misto dell’Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l’Unione europea ha approvato l’adozione da parte della Svizzera della regolamentazione UE sui droni e di vari atti dell’UE. Dal 1° gennaio 2023, i piloti di droni saranno soggetti a nuove regole. Per l’industria svizzera dei droni avere un quadro giuridico armonizzato con l’Europa sarà un vantaggio. Il Consiglio federale ha approvato il recepimento di queste disposizioni.
Norme principali per l’esercizio nella categoria «aperta»
- Obbligo di registrazione sulla piattaforma UAS.gate
- Formazione ed esame per sottocategoria (A1, A2, A3)
- Limite di età di 12 anni per i piloti di droni
- Rispetto della distanza minima dalle persone non coinvolte secondo la sottocategoria
- Quota massima di 120 m dal suolo
- I droni devono disporre della marcatura CE e dell’etichetta di identificazione della classe. Ai droni sprovvisti di etichetta di identificazione della classe si applicano disposizioni transitorie
Norme principali per l’esercizio nella categoria «specifica»
- Sono disponibili nuove procedure di autorizzazione (EU-STS, PDRA, LUC)
- Alcuni compiti che devono essere svolti dalle autorità possono essere esternalizzati dall’UFAC. È previsto che soggetti qualificati partecipino alla procedura di autorizzazione e che entità riconosciute impartiscano formazioni
- Per alcuni settori sono previste disposizioni transitorie
Categoria Aperta
La stragrande maggioranza dei droni opererà nella categoria aperta. In linea di principio, in tale categoria è possibile far volare il proprio drone senza un’autorizzazione. La categoria aperta si suddivide nelle tre sottocategorie A1, A2, A3.
Obbligo di registrazione su UAS.gate
Per tutti i piloti di droni vige in linea di principio l’obbligo di immatricolazione. È prevista un’eccezione per i droni di peso inferiore a 250 g e non dotati di telecamera, sensore o altri dispositivi in grado di rilevare dati personali.
Formazione e esame secondo la sottocategoria (A1, A2, A3)
Se faccio volare un drone di peso superiore a 250 g, sono tenuto a completare una formazione e un esame. L’ampiezza della formazione e dell’esame dipende dalla sottocategoria (A1, A2, A3) in cui si intende far volare il drone. UAS.gate è il portale ufficiale per le formazioni e gli esami in Svizzera.
Categoria | Classe | Peso | Formazione | Distanza di sicurezza |
---|---|---|---|---|
A1 | C0 | <250g | non necessaria | Operazioni di volo effettuate in un’area in cui il pilota possa ragionevolmente prevedere di non sorvolare persone non coinvolte. |
A1 | C0, C1 | <900g | Certificato di competenza | Operazioni di volo effettuate in un’area in cui il pilota possa ragionevolmente prevedere di non sorvolare persone non coinvolte. |
A2 | C2 | <4kg | Licenza di pilota remoto | Per i titolari della licenza di pilota remoto la distanza di sicurezza orizzontale viene ridotta a 30 m. |
A3 | C1, C2, C3 | <25kg | Certificato di competenza | Mantenere una distanza di sicurezza orizzontale di 150 m da zone residenziali, commerciali, industriali e ricreative. |
Età minima del pilota di drone: 12 anni
Ho almeno 12 anni oppure faccio volare il mio drone sotto la supervisione di un pilota di almeno 16 anni che soddisfa i requisiti di competenza richiesti.
Distanza minima dalle persone non coinvolte secondo la sottocategoria
Quando opero con un drone, devo mantenere una distanza orizzontale minima dalle persone che non sono coinvolte nel volo. Qual è questa distanza (30m, 150m) dipende dalla sottocategoria (A1, A2, A3) in cui volo con il mio drone (vedi tabella al punto Formazione e esame secondo la sottocategoria (A1, A2, A3)).
Quota di volo massima di 120m
Nella categoria aperta non mi è consentito volare a una quota superiore a 120 m dal suolo, a meno di disporre della relativa autorizzazione dell’UFAC.
Marcatura identificazione di classe necessaria per i droni
Il mio drone deve disporre sia della marcatura CE sia dell’etichetta d’identificazione della classe (C1, C2, C3, C4). In assenza d’identificazione della classe, si applicano delle regole transitorie leggermente più restrittive. Ai droni acquistati che non dispongono della marcatura CE non è consentito volare (eccezione: il drone è autocostruito).
Ulteriori aspetti da tenere in considerazione
- Conosco le limitazioni di volo territoriali sia a livello nazionale che cantonale
- mantengo sempre il contatto visivo con il mio drone
- non sorvolo assembramenti
- rispetto la sfera privata altrui
- possiedo una copertura assicurativa sufficiente
Categoria transitoria
Tutti i droni utilizzati nella categoria «aperta» devono disporre di un’etichetta di identificazione della classe (C0, C1, C2, C3, C4). I droni sprovvisti di etichetta di identificazione della classe rientrano nella categoria transitoria, alla quale si applicano regole leggermente diverse.
Regole per droni sprovvisti di etichetta di identificazione della classe
I droni sprovvisti di etichetta di identificazione della classe possono essere utilizzati secondo le regole della categoria transitoria che diventano sempre più restrittive (tabella).
Categoria | Peso | Formazione | Distanza di sicurezza |
---|---|---|---|
A1 | <500g | Certificato di competenza | Operazioni di volo effettuate in un’area in cui il pilota possa ragionevolmente prevedere di non sorvolare persone non coinvolte. |
A2 | <2kg | Licenza di pilota remoto | Per i titolari della licenza di pilota remoto la distanza di sicurezza orizzontale viene ridotta a 50m. |
A3 | <25kg | Certificato di competenza | Mantenere una distanza di sicurezza orizzontale di 150m da zone residenziali, commerciali, industriali e ricreative. |
Categoria | Peso | Formazione | Distanza di sicurezza |
---|---|---|---|
A1 | <250g | Certificato di competenza | Operazioni di volo effettuate in un’area in cui il pilota possa ragionevolmente prevedere di non sorvolare persone non coinvolte. |
A3 | <25kg | Certificato di competenza | Mantenere una distanza di sicurezza orizzontale di 150m da zone residenziali, commerciali, industriali e ricreative. |
Perché il mio drone deve disporre della marcatura CE e dell’etichetta di identificazione della classe?
Marcatura CE | Con la marcatura CE il produttore dichiara che il suo drone soddisfa i requisiti tecnici in vigore. In questo modo assicura che il dispositivo rispetta gli standard di sicurezza e qualità. |
Etichetta di identificazione della classe | L’etichetta di identificazione della classe stabilisce le possibilità di esercizio del drone nonché i requisiti che il pilota deve soddisfare. |
Categoria Specifica
Se non è possibile rispettare una o più regole di base o il peso al decollo supera i 25 kg, l’utilizzo del drone è soggetto ad autorizzazione. Il drone viene quindi utilizzato nella cosiddetta categoria «specifica».
Sono disponibili diverse procedure di autorizzazione, vediamole insieme.
- Scenari standard STS
- Pre-defined Risk Assessment (PDRA)
- Specific Operations Risk Assessment (SORA)
- Light UAS Operator Certificate (LUC)
Scenari standard STS
Esistono due tipi di scenari standard: gli scenari standard europei (EU-STS) e gli scenari standard nazionali (CH-STS).
|
EU-STS | CH-STS |
---|---|---|
Applicazione | da gennaio 2024 | fino al 31.12.2023 |
Analisi del rischio | già svolta | già svolta |
Etichetta di identificazione della classe | non necessaria | |
Periodo di validità | massimo 2 anni | massimo 2 anni |
Ambito di validità | ||
Competenze del pilota | Formazione ed esame online secondo la categoria aperta A2. Inoltre addestramento pratico presso un’entità riconosciuta. | Conoscenze individuali in base all’operazione pianificata. Acquisizione delle conoscenze rilevanti per l’operazione di volo. |
Costi | max. 5’000 (variabile a seconda dello sforzo di lavorazione) | I costi sono individuali e dipendono dall’STS |
Tempo impiegato | max. 2 settimane | max. 2 settimane |
Pre-defined Risk Assessment (PDRA)
Per i PDRA, l’operatore attesta di rispettare le condizioni predefinite contenute nel PDRA. Contrariamente agli STS, il drone non deve imperativamente essere munito dell’etichetta di identificazione della classe. Non imponendo uno scenario specifico, i PDRA offrono agli operatori più flessibilità per realizzare l’operazione prevista. Le conoscenze inerenti all’operazione sono acquisite.
- PDRA-S: rispecchia gli STS europei (si tratta delle stesse operazioni con i droni senza etichetta di identificazione della classe),
- PDRA-G: comprendono le analisi del rischio di ulteriori operazioni specifiche con i droni, che si svolgono relativamente spesso nell’UE.
PDRA-S
PDRA-S01 | PDRA-S02 | |
---|---|---|
Caratteristiche operative del drone | Dimensione caratteristica massima fino a 3 m e/o 34kJ | Dimensione caratteristica massima fino a 3 m e/o 34kJ |
Etichetta di identificazione della classe | Non necessario | Non necessario |
Contatto visivo | VLOS | VLOS, EVLOS possibile |
Zona sorvolata | controllato | controllato |
Spazio aereo | controllato ou non controllato | controllato ou non controllato |
Altezza massima di volo | 120m | 120m |
Conoscenze del pilota | Licenza di pilota remoto (Categoria Aperta A2) + l’addestramento pratico presso un’entità riconosciuta | Licenza di pilota remoto (Categoria Aperta A2) + l’addestramento pratico presso un’entità riconosciuta |
PDRA-G
PDRA-G01 | PDRA-G02 | PDRA-G03 | |
---|---|---|---|
Caratteristiche operative del drone | Dimensione caratteristica massima fino a 3 m e/o 34kJ | Dimensione caratteristica massima fino a 3 m e/o 34kJ | Dimensione caratteristica massima fino a 3 m e/o 34kJ |
Etichetta di identificazione della classe | non necessaria | non necessaria | non necessaria |
Contatto visivo | VLOS, assistance d’un observateur possible (EVLOS) | BVLOS | BVLOS |
Zona sorvolata | scarsamente popolata | scarsamente popolatascarsamente popolata | |
Spazio aereo | non controllato | riservato/segregato | riservato/segregato |
Altezza massima di volo | 150m | nessuna quota massima di volo | nessuna quota massima di volo |
Conoscenze del pilota | Vengono acquisite le conoscenze rilevanti per l’operazione | Vengono acquisite le conoscenze rilevanti per l’operazione | Vengono acquisite le conoscenze rilevanti per l’operazione |
L’autorizzazione di volo rilasciata dal SORA
Il termine SORA è l’abbreviazione di «specific operations risk assessment» e comprende il metodo utilizzato sistematicamente per valutare il rischio di operazioni con i droni soggette ad autorizzazione. Per tutte le operazioni con i droni il cui rischio non viene valutato né secondo uno STS né con una PDRA, occorrerà richiedere la valutazione SORA, che sarà specifica per ogni operazione di volo pianificata.
L’autorizzazione SORA rilasciata dall’UFAC verrà adeguata al diritto UE in questo modo:
1. Verificate la data di validità:
Tutte le autorizzazioni SORA sono valide fino alla data indicata sul documento.
2. Considerate la data di entrata in vigore delle disposizioni europee in materia di droni in Svizzera (1° gennaio 2023):
La validità dell’autorizzazione SORA:
- scade entro otto mesi: l’autorizzazione SORA è valida fino allo scadere della data indicata, dopodiché l’UFAC deve rilasciarne una nuova.
- è valida oltre otto mesi: l’autorizzazione SORA continua a essere valida. Se l’autorizzazione non rispetta le nuove disposizioni, occorre adeguarla alle nuove basi legali. Spetta al titolare dell’autorizzazione verificarne la validità.
3. Richiedete una nuova autorizzazione SORA (UE):
Gli operatori presentano al’UFAC una nuova domanda secondo la normativa europea, che verrà regolarmente esaminata. La nuova autorizzazione SORA è riconosciuta in tutta l’UE.
Notice of Modification (NoM) to current authorisation (PDF, 187 kB, 01.07.2020)
Light UAS Operator Certificate (LUC)
Il LUC («Light UAS Operator Certificate», in italiano certificato di operatore di UAS leggero) è un certificato che conferisce determinati privilegi agli operatori professionali e ai fabbricanti di droni. I titolari del LUC possono eseguire in piena autonomia determinati processi preventivamente ben definiti, per i quali è di norma responsabile l’UFAC.
Chi può richiedere il LUC?
L’UFAC rilascia il LUC agli operatori e ai fabbricanti che possiedono già esperienza con l’applicazione della metodologia SORA e conoscono i requisiti i requisiti organizzativi specifici di un operatore UAS.
Valgono le seguenti condizioni:
- i titolari del LUC sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento i pertinenti requisiti e gli obblighi emanati dall’UFAC (o dallo Stato di rilascio del LUC); e
- il certificato non deve essere stato sospeso o revocato dall’UFAC.
I privilegi definiti nel LUC sono validi esclusivamente nell’ambito dell’esercizio di propri droni e non possono essere esercitati presso imprese terze.
Validità del LUC
Durata di validità
I LUC sono validi in tutti gli Stati membri dell’AESA e per una durata illimitata (a meno che le condizioni di certificazione non stabiliscano diversamente).
Ambito di validità
Se il titolare del LUC intende operare nella categoria «specifica» parzialmente o integralmente al di fuori dello spazio aereo svizzero, occorre trasmettere le seguenti informazioni all’autorità competente dello Stato membro dell’AESA in cui è previsto l’esercizio:
- copia delle condizioni di certificazione relative al LUC e
- luogo/luoghi dell’operazione prevista
Privilegi dei titolari del LUC
I titolari del LUC beneficiano tra l’altro dei seguenti privilegi:
- autorizzare l’esercizio di droni che rientra in uno scenario standard (STS), senza doverlo dichiarare all’UFAC;
- autorizzare l’esercizio di droni conformi al PDRA (Pre-defined Risk Assessment), senza dover richiedere a tale scopo l’autorizzazione dell’UFAC;
- autorizzare le modifiche di un esercizio di droni già approvato, senza un preventivo esame da parte dell’UFAC;
- autorizzare un nuovo tipo di esercizio di droni senza un preventivo esame da parte dell’UFAC in caso di processi simili all’esercizio già svolto (ad es. stessa categoria SAIL, stesse misure di attenuazione del rischio).
I privilegi effettivi dipendono dai requisiti operativi, dalla struttura organizzativa e dai processi nonché dalle conoscenze specialistiche nell’ambito dell’esecuzione di adempimenti relativi alle prove richieste ai fini del rispetto delle prescrizioni della metodologia SORA da parte del richiedente. I privilegi sono discussi e concordati con l’UFAC nel quadro della procedura di rilascio del LUC.
Il numero di privilegi accordati al titolare del LUC è inizialmente limitato ma, in seguito, può essere esteso gradualmente.
Requisiti minimi posti ai richiedenti
Può presentare la domanda per il rilascio del LUC ogni persona giuridica che abbia la propria sede in Svizzera. Ai fini del rilascio devono essere rispettati i seguenti requisiti minimi:
- essere titolare almeno di un’autorizzazione d’esercizio (a seconda delle esigenze STS, PDRA, SORA) in corso di validità (e attuale) rilasciata o convalidata dall’UFAC;
- disporre di un’esperienza sufficiente e comprovata commisurata ai privilegi che si intende ottenere;
- elaborare un manuale LUC che comprenda tutti i processi legati all’esercizio dei privilegi;
- disporre di un’organizzazione adeguata (a livello di struttura e procedure) per i privilegi richiesti (per i dettagli, cfr. paragrafo seguente).
Se non è possibile soddisfare tutti i criteri di cui sopra, può eventualmente essere più semplice richiedere direttamente all’UFAC il rilascio di un’autorizzazione d’esercizio o la modifica di una già esistente (ad es. scenario standard, PDRA, approvazione SORA).
Requisiti relativi all’organizzazione
In virtù dei privilegi ottenuti, i titolari del LUC possono eseguire determinati compiti e processi che incombono normalmente all’UFAC. Essi devono quindi disporre di un’organizzazione adeguata che garantisca un esercizio affidabile e sicuro dei privilegi. L’UFAC svolge periodicamente degli audit per assicurarsi che i privilegi e gli obblighi definiti nel LUC nonché le procedure stabilite nel manuale LUC siano rispettati dai titolari del LUC. In caso di mancato adempimento, l’UFAC può limitare i privilegi o in ultima istanza ritirare il LUC.
Requisiti minimi relativi all’organizzazione ai fini del rilascio del LUC:
- struttura organizzativa idonea in grado di garantire che gli obblighi e i privilegi siano esercitati conformemente al manuale LUC (ad es. sufficienti mezzi finanziari, garanzia di un controllo della conformità indipendente);
- sistema di gestione della sicurezza adeguato ai privilegi richiesti;
- personale adeguatamente formato e qualificato.
Visti i requisiti organizzativi connessi al rilascio e al mantenimento del certificato, il LUC è indicato per grandi imprese dotate di personale sufficientemente qualificato e presso cui si rendono necessarie numerose modifiche delle autorizzazioni operative esistenti oppure nuove autorizzazioni.
Procedura di domanda per il rilascio del LUC
La procedura si articola in tre fasi.
1. Domanda
- Il richiedente compila il modulo di domanda1 e lo trasmette elettronicamente all’UFAC (rpas@bazl.admin.ch).
- Una volta ricevuta la domanda formale, l’UFAC ne conferma la ricezione e procede a un esame preliminare.
2. Definizione dei privilegi ed entità della partecipazione
- Dopo una valutazione preliminare positiva, l’UFAC conviene sui privilegi auspicati e, sulla base dei privilegi e dell’organizzazione specifica, stabilisce il livello di partecipazione (informazioni o prove che il richiedente deve fornire all’UFAC).
3. Verifica del rispetto
- Il richiedente prepara e fornisce la documentazione e le prove necessarie che attestano che le esigenze relative al personale, all’esercizio e all’organizzazione sono soddisfatte. L’entità della documentazione e delle prove da presentare dipende dal grado di partecipazione concordato.
- Una volta conclusa positivamente questa fase, il richiedente ottiene il rilascio del LUC.
Il modulo di domanda sarà pubblicato a breve su questa pagina.
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